Seite 59 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

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Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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Rispetto alla complessiva area di attività dell’impresa, l’applicazione del presente protocollo può essere territorialmente
limitato a zone specifiche, determinate in base alla ricognizione del rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
Il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività d’impresa: risorse umane, fornitori,
clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.
Ove ne sussistano le condizioni è richiesto di effettuare una previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti
rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali
di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni,
circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.
20.1. SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI GIURIDICI
L’obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di
fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle
successive condotte.
La conclusione del contratto e l’affidamento di lavori ad enti esteri o con altri soggetti giuridici in partnership o in associazione
temporanea, impone di procedere alla valutazione di requisiti di affidabilità e di moralità della controparte.
Richiesta di referenze
Vanno intrattenuti rapporti solo con soggetti dotati di referenze professionali nel settore.
Idonea documentazione deve essere richiesta per la persona fisica o per il rappresentante legale della persona giuridica
controparte.
Si dovranno assumere tutte le informazioni possibili, al fine di valutarne l’affidabilità, assicurando la tracciabilità e la
verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta, ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter
verificare i c.d. requisiti di “moralità” della controparte.
Dovrà essere accertata, nel caso in cui la controparte sia una società, la compagine azionaria di controllo risalendo, se
possibile, fino alla società capogruppo.
Nei contratti stipulati con partner esteri devono inoltre essere inserite clausole risolutive, con pagamento di congrua penale a
carico della controparte, nel caso di produzione di certificazioni/informazioni non veritiere.
Devono essere infine previsti, a carico della controparte, obblighi di comunicazione di variazioni nella propria composizione
societaria successive alla stipulazione del contratto.
Possibilità di subappalto
Qualora l’appaltatore intendesse cedere il contratto o procedere ad un subappalto
devono essere fissate con questi clausole che disciplinano dettagliatamente la cessione del contratto o il subappalto, nei
contratti stipulati.
Gli standard di controllo relativi ai requisiti di moralità, in mancanza di tali clausole, verranno applicati anche ai potenziali
cessionari/subappaltatori.
Conservazione della documentazione
Tutta la documentazione relativa al presente protocollo deve essere appositamente archiviata.