Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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Si indicano di seguito le procedure che dovranno essere seguite nelle due fasi, a seconda dei diversi soggetti interessati.
17.2.
LAVORATORI DIPENDENTI
Fase di contestazione
: il processo sanzionatorio disciplinare ha inizio con la segnalazione effettuata dall’Organismo di
Vigilanza, ovvero dal responsabile di area, responsabile di funzione o qualsiasi superiore gerarchico altrimenti denominato
(“Responsabile”), alla funzione che, anche di fatto, ricopre all’interno della Società il ruolo di responsabile delle risorse umane
(“HR”).
La segnalazione da parte dell’Organismo di Vigilanza nasce da quanto rilevato a seguito di una sua attività ispettiva o similare o
da una segnalazione acquisita.
Se la segnalazione proviene da un Responsabile, l’HR provvede ad informare l’Organismo di Vigilanza, il quale potrà effettuare
una eventuale, ulteriore attività ispettiva.
L’HR valuta i fatti con il supporto dell’Organismo di Vigilanza, anche sulla base di eventuali informazioni aggiuntive richieste al
Responsabile. A seguito di questa valutazione, qualora non sussistano gli estremi, procederà con l’archiviazione; in caso
contrario, passerà alla fase della contestazione scritta della violazione.
La comunicazione dovrà contenere la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di
violazione nonché l’avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla
ricezione della comunicazione, e di richiedere l’intervento del rappresentante dell’associazione sindacale cui la persona
aderisce o conferisce mandato.
Fase di determinazione ed irrogazione.
Valutate le eventuali controdeduzioni (sempre con il supporto dell’Organismo di Vigilanza) l’HR passerà, se del caso, alla fase
della determinazione e applicazione della sanzione.
La sanzione non potrà essere irrogata prima della decorrenza degli otto giorni di cui sopra (termine per le controdeduzioni) e la
sua irrogazione dovrà essere notificata al destinatario entro otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la
formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.
HR verifica l’applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, dei regolamenti aziendali laddove
applicabili, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva .
Il dipendente sanzionato avrà facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria o di promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del
provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato. In tal caso la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria ovvero del Collegio.
Del provvedimento di irrogazione della sanzione e delle eventuali, successive azioni del dipendente rispetto a quest’ultimo,
l’HR dovrà informare l’Organismo di Vigilanza.
17.3. DIRIGENTI APICALI