Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
Seite / Pag. 55/64
Per i dirigenti apicali, si seguirà la stessa procedura sopra prevista sia per la fase di contestazione della violazione sia per la
fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione, salvo che le sanzioni saranno deliberate, in tal caso,
direttamente dal Consiglio di Gestione.
Qualora un Dirigente apicale ricoprisse anche il ruolo di Consigliere e fosse comminata la sanzione del licenziamento, il
Consiglio di Gestione convocherà senza indugio l’Assemblea per deliberarne la revoca dall’incarico.
L’HR si considera sempre soggetto “apicale” e, pertanto, in caso di contestazione di violazioni commesse da quest’ultimo e/o
in concorso con lo stesso, si seguirà la stessa procedura prevista per i dipendenti, ma il ruolo ricoperto dall’HR in detta
procedura sarà ricoperto dall’Amministratore Delegato o, se non nominato, dal Presidente del Consiglio di Gestione.
17.4. CONSIGLIO DI GESTIONE, CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, REVISORE NONCHÉ DIRETTORE GENERALE (SE
NON DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ, OVE NOMINATO)
Fase della contestazione.
Ove un componente del Consiglio di gestione non legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, violasse il modello,
chiunque rilevasse tale violazione deve darne informativa all’Organismo di Vigilanza. Questi, effettuati i necessari accertamenti
nel tempo più breve, trasmetterà al Consiglio di Sorveglianza una relazione contenente le seguenti indicazioni:
−
identificazione del soggetto responsabile;
−
descrizione della condotta con cui sarebbe avvenuta la violazione e delle previsioni del modello violate;
−
documentazione raccolta e altri elementi comprovanti la violazione;
−
un’eventuale proposta di sanzione.
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della relazione dell’Organismo di
Vigilanza, inviare una comunicazione al consigliere di gestione interessato. La comunicazione deve essere effettuata per
iscritto e deve contenere gli estremi della condotta contestata e delle previsioni del modello che sarebbero state violate,
dando facoltà all’interessato di formulare rilievi e/o deduzioni di confutazione.
Fase di determinazione ed irrogazione.
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve inoltre convocare il Consiglio di Sorveglianza, in tempo utile affinché
l’adunanza si tenga entro trenta giorni dalla ricezione della relazione dell’Organismo di Vigilanza. Nel corso di questa adunanza,
alla quale dovrà essere invitato a partecipare anche l’Organismo di Vigilanza, dovrà essere disposta l’audizione dell’interessato,
che potrà anche presentare le proprie controdeduzioni. Qualora non fossero necessari ulteriori accertamenti, e l’esito
comprovasse l’avvenuta violazione, il Consiglio determinerà la sanzione da applicarsi e ne fornirà la motivazione; Qualora
necessitassero invece ulteriori accertamenti, il Presidente riconvocherà il Consiglio per un'adunanza da tenersi entro trenta
giorni; quest’ultima dovrà concludersi o con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione.
Il procedimento sopra descritto trova applicazione, mutatis mutandis, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da
parte di un componente del Consiglio di Sorveglianza o del Revisore, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.
Qualora il procedimento riguardasse un componente del Consiglio di Sorveglianza il Presidente di quest’ultimo, previo incarico
in tal senso, provvederà inoltre a convocare l’assemblea per le deliberazioni di sua competenza, ove la sanzione consistesse
nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall’incarico.