Seite 53 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

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Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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ovvero una
lesione
all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, tranne quando l’autore del fatto
dimostri che la sua condotta (vietata) non poteva essere concretamente impedita dai suoi sforzi di volontà.
La
decurtazione
degli emolumenti, o del corrispettivo previsto in favore del Revisore, fino al 50% nel caso di violazioni del
Modello idonee ad integrare l’elemento oggettivo (il fatto) di uno dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, e
l’elemento soggettivo della colpa lieve
, ovvero una lesione qualificabile come grave (v. art. 583, 1° co., Codice Penale)
all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione.
La
revoca
dall’incarico nel caso di violazioni del Modello realizzate in modo idoneo ad integrare oltre l’elemento oggettivo
(fatto), anche
l’elemento soggettivo
della colpa grave o del dolo
, o che comunque ponga la Società in una situazione di
pericolo rispetto alla contestazione della responsabilità di cui al Decreto, ovvero che determinino una
lesione
qualificabile
come gravissima
(v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione,
ovvero la morte
.
Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno
applicate le sanzioni previste per i dirigenti apicali (vedi sopra).
Se applicata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, l’amministratore sarà anche revocato dall’incarico.
16.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI (SOCIETÀ DI SERVICE E PARTNER, INCLUSI GLI
APPALTATORI)
Il Modello spiega la sua efficacia anche nei confronti dei collaboratori esterni e dei partners di BBT SE. A tale riguardo, si
evidenzia che ogni comportamento da essi posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello
e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto n. 231 potrà determinare, secondo quanto
previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del contratto con la Società, fatta salva l’eventuale richiesta di
risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del
giudice delle misure previste dal decreto.
16.6. RIVALSA PER RISARCIMENTO DANNI
In ogni caso resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora dai comportamenti sanzionabili derivino danni concreti alla
Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
17.
PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
17.1. PREMESSA
L’irrogazione delle sanzioni indicate nella sezione relativa al Sistema Sanzionatorio previsto dal presente Modello, si sviluppa
attraverso due fasi distinte:
la fase della contestazione della violazione al soggetto interessato;
la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.