Seite 51 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

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Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in
generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
negligenza nell’espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello
realizzate in modo idoneo ad integrare oltre l’elemento oggettivo (fatto), anche
l’elemento soggettivo della colpa lieve
,
ovvero una
lesione
all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione.
Incorre nel provvedimento del
licenziamento per giustificato motivo
, il dipendente, nel caso di:
inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in
generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
negligenza nell’espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello
realizzate in modo idoneo ad integrare oltre l’elemento oggettivo (fatto), anche
l’elemento soggettivo
della colpa grave o
del dolo
, o che comunque ponga la Società in una situazione di pericolo rispetto alla contestazione della responsabilità di cui
al Decreto, ovvero che determinino una
lesione qualificabile come grave
(v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all’integrità fisica
di una o più persone, incluso l’autore della violazione.
Incorre nel provvedimento del
licenziamento per giusta causa
, il dipendente, nel caso di:
condotta in violazione del Modello
di gravità tale
, o per la dolosità del fatto o per la sua particolare natura,
da far venire
meno la fiducia
sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno
provvisoria, del rapporto stesso per comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o tale da
determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ovvero realizzata in modo da
determinare una
lesione qualificabile come gravissima
(v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all’integrità fisica di una o più
persone, incluso l’autore della violazione,
ovvero la morte
.
16.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI APICALI (INCLUSO IL DIRETTORE GENERALE, SE DIPENDENTE DELLA
SOCIETÀ, OVE NOMINATO) E DEGLI ALTRI SOGGETTI APICALI (MANDATARI, INSTITORI, ECC …)
Se nell’espletamento di attività negli ambiti aziendali il dirigente adotta una condotta ed un comportamento non conformi alle
prescrizioni del Modello stesso, ivi compresa l’omessa informativa all’Organismo di Vigilanza, ovvero non esercita un’adeguata
direzione e/o vigilanza sui soggetti a lui sottoposti, si provvederanno ad applicare nei confronti del responsabile le misure più
idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti e dalle disposizioni di Legge
(ad es. artt. 2118 e 2119 del Codice Civile).
In particolare, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate, così come consentito dall’Articolo 27 del CCNL – Dirigenti delle
Aziende Industriali – in vigore, nonché dalle interpretazioni giurisprudenziali in materia, da quelle applicabili agli altri dipendenti),
fatte salve eventuali diverse previsioni nell’ambito della contrattazione collettiva applicabile.
Il
richiamo verbale,
in caso di violazioni del Modello realizzate nell’ambito delle aree
classificate “non a rischio reato”
(v.
Parte Speciale) in relazione al soggetto autore della violazione, o che determinino una
situazione di concreto pericolo
per
l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione.