Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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16.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono quelle previste dal sistema disciplinare aziendale, in attuazione
di quanto disposto dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e con riferimento e quindi mutuando quanto previsto in
materia disciplinare dal CCNL per i dipendenti degli Studi professionali.
In particolare, in applicazione dei criteri – richiamati dal CCNL e attualmente vigenti in azienda - finalizzati alla correlazione tra le
mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari, saranno applicate alle infrazioni delle norme contenute nel presente
Modello, ivi compresa l’omessa informativa all’Organismo di Vigilanza, sopra indicata, le seguenti sanzioni in proporzione alla
loro gravità.
Incorre nel provvedimento del
rimprovero verbale
, il dipendente, nel caso di:
−
inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in
generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
−
negligenza nell’espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello;
realizzate nell’ambito delle aree
non classificate “a rischio reato”
(v. Parte Speciale) in relazione al soggetto autore della
violazione, o che determinino una
situazione di concreto pericolo
per l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore
della violazione.
Incorre nel provvedimento del
rimprovero scritto
, il dipendente, nel caso di:
−
inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in
generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
−
negligenza nell’espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello;
realizzate nell’ambito delle aree
classificate “a rischio reato”
(v. Parte Speciale) in relazione al soggetto autore della
violazione, o che determinino una
situazione di concreto pericolo
per l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore
della violazione.
Incorre nel provvedimento della
multa fino a quattro ore di retribuzione
il dipendente nel caso di:
−
inosservanza e/o violazione di norme contrattuali o di direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, o in
generale dalla Società, con comportamenti quindi non conformi alle prescrizioni del presente Modello;
−
negligenza nell’espletamento delle attività lavorative, correlata alle prescrizioni del presente Modello
realizzate in modo idoneo ad
integrare il solo elemento oggettivo
(fatto) di uno dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs.
n.231/2001, in assenza dell’elemento soggettivo (dolo, colpa), ovvero che determinino una
lesione
all’integrità fisica di una o
più persone, incluso l’autore della violazione, tranne quando l’autore del fatto dimostri che la sua condotta (vietata) non poteva
essere concretamente impedita dai suoi sforzi di volontà.
Incorre nel provvedimento della
sospensione dal servizio
e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10
giorni, il dipendente, nel caso di: