Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
Seite / Pag. 49/64
16.1. CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE SANZIONI
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sotto indicate, saranno applicate dalla Direzione Aziendale in relazione:
−
all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità
dell’evento;
−
al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari
del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
−
alle altri particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare, quali modalità della condotta e circostanze nel
cui ambito si è sviluppata.
In particolare, la
gravità
della condotta sarà valutata, in ordine crescente, a seconda che si tratti di:
−
violazioni del modello realizzate nell’ambito delle aree
non classificate “a rischio reato”
(v. Parte Speciale) in relazione al
soggetto autore della violazione;
−
violazioni del modello realizzate nell’ambito delle aree
classificate “a rischio reato”
(v. Parte Speciale) in relazione al
soggetto autore della violazione;
−
violazione del modello idonea ad integrare il
solo elemento oggettivo
(fatto) di uno dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs.
n.231/2001, in assenza dell’elemento soggettivo (dolo, colpa), tranne quando l’autore del fatto dimostri che la sua
condotta (vietata) non poteva essere concretamente impedita dai suoi sforzi di volontà;
−
violazione del Modello che, oltre l’elemento oggettivo, integra anche
l’elemento soggettivo della colpa lieve
;
−
violazione del modello che integra
l’elemento oggettivo e quello soggettivo della colpa grave o del dolo
, o che
comunque ponga la Società in una situazione di pericolo rispetto alla contestazione della responsabilità di cui al Decreto.
Parimenti, relativamente al settore della
salute
e
sicurezza sul lavoro
, la
gravità
della condotta sarà valutata, in ordine
crescente, a seconda che si tratti di:
−
violazione del modello che determini una situazione di
concreto pericolo
per l’integrità fisica di una o più persone, incluso
l’autore della violazione;
−
violazione del modello che determini una
lesione
all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione;
−
violazione del modello che determini una
lesione qualificabile come grave
(v. art. 583, 1° co., Codice Penale) all’integrità
fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione;
−
violazione del modello che determini una
lesione qualificabile come gravissima
(v. art. 583, 1° co., Codice Penale)
all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione,
ovvero la morte
.
L’individuazione del tipo di sanzione e la sua irrogazione avverranno nel rispetto del principio di proporzionalità e di
adeguatezza.
A tali fini, si precisa che saranno considerate circostanze aggravanti:
−
la recidiva;
−
il concorso di più persone nella commissione della violazione;
−
una condotta che dia luogo a più violazioni, la più grave delle quali sarà oggetto dell’aggravamento della sanzione.