Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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Il sistema prevede anche le sanzioni irrogabili al Consiglio di gestione, Consiglio di sorveglianza, Revisori, collaboratori, nonché
a tutti gli altri “Destinatari del Modello” tenuti, in quanto tali, al rispetto dello stesso.
L’applicazione di tali sanzioni è disgiunta dall’eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le
regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito
in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi; pertanto, l’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come
l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali
procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema sanzionatorio.
L’applicazione del sistema sanzionatorio può essere oggetto di richieste di informazioni e di verifiche da parte dell’Organismo
di Vigilanza.
Resta inoltre stabilito che il sistema sanzionatorio di seguito riportato è applicabile anche in caso di violazione delle norme in
materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro; ciò in quanto non siano state previste sanzioni specifiche in
caso di violazione delle norme di Prevenzione adottate dalla Società.
Ferme restando le previsioni di cui alla contrattazione collettiva, ove applicabili, costituiscono violazioni del Modello, con
conseguente applicazione delle sanzioni di seguito indicate, tutte le condotte commissive o omissive, anche colpose, idonee a
ledere la sua efficacia quale strumento di prevenzione dei reati previsti dal Decreto.
Il presente sistema sanzionatorio opera nel rispetto delle norme vigenti, incluse quelle previste nella contrattazione collettiva,
ove applicabili, ed è aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di
carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.
I soggetti destinatari del presente sistema sanzionatorio potranno esercitare tutti i diritti – ivi inclusi quelli di contestazione o di
opposizione avverso il provvedimento disciplinare, ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale – loro riconosciuti da norme di
legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.
Le sanzioni vengono irrogate secondo quanto previsto nel successivo punto, nonché nella contrattazione collettiva, ove
applicabile.
Il presente sistema disciplinare viene consegnato su supporto informatico e/o inviato per via telematica ai soggetti in posizione
apicale ed ai dipendenti, viene pubblicato sulla rete intranet aziendale, e viene affisso in luogo accessibile a tutti affinché ne sia
garantita la piena conoscenza da parte di ogni destinatario. Esso viene inoltre consegnato, nella parte di pertinenza, ai
collaboratori, consulenti, partner (inclusi gli appaltatori) e fornitori.
Il presente sistema sanzionatorio è applicabile ai destinatari del Modello che siano soggetti assunti con contratto di lavoro
italiano. Qualora si tratti invece di soggetti assunti con contratto di lavoro austriaco si applicheranno le norme del diritto
austriaco che prevedono le sanzioni (con le relative modalità di irrogazione) per violazione dei doveri del lavoratore dipendente,
in funzione dell’inquadramento ove sussistano differenziazioni.
Al Revisore, se austriaco, si applicheranno le sanzioni contrattualmente pattuite, così come al collaboratore esterno nonché
alla società di service ed al partner.