Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del
Modello;
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esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per
ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
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informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all’attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività
programmate;
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segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti
responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
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in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto
informativo agli organi ispettivi.
14.4. VERIFICHE
Il presente Modello è soggetto, tra le altre, alle seguenti verifiche, che saranno condotte dalla Società con la cooperazione
delle funzioni aziendali competenti:
(i) verifiche di atti:
l’Organismo di Vigilanza procede semestralmente alla verifica dei principali atti societari (delibere, modifiche allo statuto,
bilanci e relative relazioni) e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio, secondo i criteri
da esso stabiliti.
(ii) verifiche delle procedure:
l’Organismo di Vigilanza procede alla costante verifica dell’efficace attuazione e dell’effettivo funzionamento del Modello.
Semestralmente, l’Organismo di Vigilanza valuta, nel loro complesso, tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, le
azioni intraprese in relazione a tali segnalazioni e gli eventi considerati rischiosi, con la collaborazione delle funzioni di volta in
volta competenti.
L’Organismo di Vigilanza della Società illustra analiticamente le suddette verifiche, indicando i metodi adottati ed i risultati
ottenuti, nella propria relazione semestrale al Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione della Società.
14.5.
INDIPENDENZA
Il Consiglio di Gestione adotta forme di tutela dell’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza per evitare rischi di ritorsioni,
comportamenti discriminatori o comunque condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l’attività svolta.
Su ogni aspetto inerente i rapporti intercorrenti tra l’Organismo di Vigilanza e la Società è competente a deliberare
esclusivamente il Consiglio di Sorveglianza, in quanto referente dell’Organismo di Vigilanza.