Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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quale evento deve essere segnalato;
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quali documenti devono essere trasmessi;
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quale funzione deve trasmetterli;
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con quale frequenza / tempistica;
La tabella andrà diffusa, a cura dell’Organismo di Vigilanza, a tutti i destinatari.
La violazione degli obblighi di informativa all’Organismo di Vigilanza costituisce violazione del Modello, sanzionabile secondo
quanto previsto nell’apposita sezione: “Il Sistema Sanzionatorio”.
14.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Nello svolgimento delle proprie attività, l’Organismo di Vigilanza della Società informa:
a) il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza, su base periodica (almeno semestralmente), a mezzo della
presentazione di specifiche relazioni illustrative, del complesso delle attività dallo stesso svolte, dello stato di attuazione del
Modello nonché delle attività eventualmente non svolte e delle relative motivazioni;
b) il Consiglio di Gestione, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e
specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell’attività di prevenzione e controllo;
c) il Consiglio di Sorveglianza immediatamente, qualora ravvisasse un coinvolgimento di un Esponente aziendale in un reato.
L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto
opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel
contesto della funzione di prevenzione di reati;
Inoltre, l’Organismo di Vigilanza della Società riferirà agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta
lo ritenga opportuno in particolare esso dovrà riferire su:
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le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l’efficacia e l’effettività del Modello, nonché
lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di sorveglianza;
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la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti
ai fini del Decreto;
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l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell’espletamento dei propri compiti di
verifica e/o d’indagine.
Gli incontri dell’Organismo di Vigilanza con gli organi societari devono essere verbalizzati ed i relativi verbali conservati dallo
stesso Organismo.
Relativamente ai flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza cosi come qui descritti, essi avranno le seguenti
funzioni: