Seite 41 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

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Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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coordinata del Modello (istruzioni per l’attuazione del presente Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole
standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
raccogliere, elaborare e conservare dati e informazioni relative all’attuazione del Modello;
sollecitare le strutture preposte per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello
e dei suoi elementi costitutivi;
disporre liberamente del proprio budget di spesa, salvo l’obbligo di rendicontazione.
Tali poteri sono esercitati autonomamente ed individualmente dai componenti dell’Organismo, sia per delega dell’Organismo
sia di propria iniziativa.
L’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza deve essere sempre documentata per iscritto e le sedute verbalizzate e
sottoscritte dai suoi componenti.
La nomina dell’Organismo di Vigilanza, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura.
Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal
Consiglio di Gestione, tale Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento
interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d’azione del soggetto in questione.
14.
INFORMATIVA ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
14.1. OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell’Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da
parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree a rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte prodromiche
alla commissione di un reato.
Per tale motivo ogni funzione aziendale ed anche ciascun dipendente sono tenuti a dare all’Organismo tutte le informazioni
che esso richieda nell’esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento alla commissione di reati previsti nel Decreto in
relazione all’attività della Società, o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società
stessa, e più specificamente:
le informazioni e la documentazione relative alle attività sensibili indicate nella parte generale del presente Modello con
riferimento alle singole fattispecie di reato;
tutte le condotte che risultino in contrasto o in difformità o comunque non in linea con le previsioni del presente Modello;
tutte le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del presente Modello, a tutti i livelli aziendali;
ogni altra notizia o informazione relativa all’attività della società nelle aree a rischio, che l’Organismo di Vigilanza ritenga, di
volta in volta, di acquisire.
L’Organismo di Vigilanza, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti
all’osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dello stesso e quindi di
ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.
E’ riconosciuta e garantita piena libertà a tutto il personale della Società e ai collaboratori della stessa di rivolgersi direttamente
all’Organismo anche per il tramite di uno dei suoi rappresentanti, per segnalare violazioni del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo e di quanto in esso richiamato, ovvero altre eventuali irregolarità.