Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un reato;
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la condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
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la perdita dei requisiti di indipendenza così come sopra definiti.
Resta inteso che, ove applicabili, le suddette cause di revoca valgono anche come cause di ineleggibilità o decadenza inoltre la
perdita del requisito della indipendenza o dell’onorabilità così come un conflitto di interesse permanente, valgono quale giusta
causa di revoca/decadenza.
Infine l’Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare per dimissioni o altre cause la maggioranza dei
componenti.
Ciascun componente dell’Organismo potrà rinunciare in qualsiasi momento al mandato con un preavviso di quarantacinque
giorni. In tal caso il Consiglio provvederà in tempo utile alla sua sostituzione.
E’ inoltre previsto che l’Organismo:
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possa avvalersi, in relazione all’attività da compiere, della collaborazione di professionalità e competenze interne, oppure
di un soggetto esterno per l’esecuzione dei controlli che ritenga più opportuni;
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sia altresì dotato di specifico potere di spesa al fine di potersi avvalere del supporto di competenze specialistiche esterne
ritenute di importanza per gli ambiti di rischio afferenti al Decreto e connessi alle attività della Società.
Tali connotazioni garantiscono all’Organismo:
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il possesso di idonei requisiti soggettivi, professionali e di competenza;
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facoltà di controllo sull’alta amministrazione e un rapporto con i vertici aziendali senza vincoli di subordinazione gerarchica;
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l’opportuna continuità di azione nel vigilare sull’osservanza del Modello organizzativo adottato;
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la necessaria competenza legale nel rilevare novità di legge e adempimenti giuridici salienti;
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la necessaria conoscenza ed esperienza della normativa sulla sicurezza del lavoro e igiene e salute del lavoro, diretta o
tramite qualificati soggetti interni od esterni;
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adeguata competenza e tempestività di intervento, potendo tale Organismo avvalersi di competenze specialistiche
interne ed esterne.
13.2.
FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
All’Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti funzioni.
Verifica dell’efficacia del Modello:
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valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
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verificare l’aggiornamento dei profili di rischio aziendali per i processi sensibili;
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relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del presente Modello;
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verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello (follow-up);
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effettuare, quando sussistono circostanze particolari – quali emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del
personale ecc. – attività di ricerca ed identificazione di eventuali nuovi rischi o rischi non emersi sino a quel momento;
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coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione di programmi di formazione, verificandone il contenuto;
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analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello