Seite 38 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

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Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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12.8. SISTEMA SANZIONATORIO
Il non corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione per colpa grave, nonché il mancato utilizzo dei DPI da parte dei
lavoratori deve essere specificatamente sanzionato. Apposite sanzioni per la violazione dei protocolli adottati dalla Società in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, devono essere espressamente previste nel sistema sanzionatorio, elaborato a
norma del D.Lgs. n. 231/01.
13.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
13.1. CONNOTAZIONE
In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura
organizzativa, con delibera del Consiglio di Sorveglianza, la Società affida la funzione di vigilanza sul funzionamento,
l’osservanza e l’aggiornamento del presente Modello, ad un Organismo (di seguito denominato “Organismo di Vigilanza”)
composto da quattro membri, di cui due (uno di nomina austriaca ed uno di nomina italiana) esercitanti la funzione di
Presidente.
L’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed opera stabilmente in posizione di imparzialità,
indipendenza ed autonomia in rapporto di staff con il Vertice aziendale; per questo motivo i requisiti soggettivi formali che
devono essere posseduti dai membri dell’Organismo di Vigilanza sono l’onorabilità e l’assenza di conflitti d’interesse.
Per garantire l’indipendenza dei componenti dell’Organismo di Vigilanza viene stabilito che essi non dovranno risultare coniugi,
parenti od affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società o delle sue Controllanti o Controllate né legati a dette
Società da rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.
A tali requisiti si aggiunge quello della professionalità, intesa come capacità specifiche in tema di attività ispettiva e
consulenziale.
Si precisa che nell’esercizio delle loro funzioni i componenti dell’Organismo sono svincolati da qualsiasi dipendenza gerarchica
e riferiscono unicamente ai Presidenti dell’Organismo.
I membri dell’Organismo di vigilanza durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di
sorveglianza all’atto della nomina.
Il Consiglio di sorveglianza può altresì revocare ciascun componente ovvero l’intero Organismo di Vigilanza, qualora si verifichi
una giusta causa di revoca tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
l’interdizione o l’inabilitazione ovvero una grave infermità di uno o più dei componenti che renda l’Organismo di Vigilanza
inidoneo a svolgere le proprie funzioni, o un’infermità che, comunque, comporti l’impossibilità a svolgere l’attività per un
periodo superiore a sei mesi;
l’attribuzione ad uno o più dei componenti di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di
iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell’Organismo di Vigilanza;
un grave inadempimento dei doveri propri dell’Organismo di Vigilanza;
una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche in primo grado, ovvero un procedimento penale
concluso tramite c.d. “patteggiamento”, ove risulti dagli atti “l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo
di Vigilanza, secondo quanto previsto dall’art.6, comma 1 lett.d del Decreto;
una sentenza di condanna anche in primo grado, a carico dei componenti dell’Organismo di Vigilanza per aver
personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;