Seite 36 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

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Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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L’idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni, cui sono demandati gli adempimenti in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei DPI, deve essere
preventivamente verificata.
La procedura che consente di individuare in maniera adeguata i costi della sicurezza e salute dei lavoratori, nell’ipotesi di
affidamento di lavori a soggetti terzi (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi), deve essere formalizzata appositamente.
L’affidamento dei lavori a soggetti terzi impone la necessità di cooperazione e di coordinamento, nell’attuazione di misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte, nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Qualora venissero attribuite deleghe in materia di salute e sicurezza, devono essere istituiti specifici canali di reporting tra i
deleganti ed i delegati e con le unità periferiche, nazionali ed internazionali.
Poteri di spesa adeguati, a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e
all’organizzazione della realtà della Società complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative, devono
essere conferiti.
Le responsabilità in materia di sicurezza e le corrispondenti facoltà di spesa risultano accentrate sul Consiglio di Gestione.
Nei casi di pericolo imminente ed urgenza deve essere espressamente prevista una procedura che consenta di operare anche
oltre i limiti del budget predefinito, purché la richiesta di spese extra budget sia adeguatamente e formalmente motivata.
Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute (eventuali deleghe/procure, organigramma,
mansionari, report, etc.) devono essere periodicamente aggiornati e adeguatamente conservati.
12.5. SORVEGLIANZA SANITARIA
Un programma generale di accertamenti periodici per verificare lo stato di salute e l’idoneità dei lavoratori, allo svolgimento
della mansione affidata, deve essere elaborato.
Un programma di accertamenti periodici per i lavoratori, esposti a rischi specifici, deve essere elaborato.
Uno specifico canale di informazione, verso i singoli lavoratori finalizzato a comunicare tempestivamente il programma
individuale di visite, deve essere istituito.
Adeguate misure, nel caso in cui il lavoratore, tempestivamente avvisato, non si sottoponesse alla visita periodica
programmata, devono essere previste.
Laddove, a seguito dell’accertamento sanitario, il lavoratore risultasse inidoneo o parzialmente idoneo a svolgere la mansione
affidatagli, deve essere assicurata allo stesso la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in termini conformi al proprio
stato di salute.
Gli incontri periodici con il RSPP, RLS, medico competente devono essere pianificati.
Tutta l’attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e conservata.
12.6.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Specifici corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori, devono essere organizzati. I corsi di
formazione devono avere carattere periodico ed essere soggetti ad una programmazione annuale (ivi compresi corsi di
formazione per i neoassunti). I corsi di formazione devono avere ad oggetto:
i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in funzione delle mansioni svolte;
il corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione individuale;