Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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12.
I PROTOCOLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Il sistema dei controlli applicabili alle attività a rischio, in relazione ai reati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è
stato definito utilizzando, tra l’altro, le indicazioni contenute nell’art. 30 D.Lgs. n.81/08 e le Linee Guida UNI/INAIL.
12.1. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori, a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite, devono essere
oggetto di attenta valutazione.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere predisposto, approvato ed attuato e necessariamente deve
contenere:
−
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività lavorativa, nella quale siano
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
−
l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito
della valutazione dei rischi;
−
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
−
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione all’interno
della Società che debbono provvedere;
−
l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente
che ha partecipato alla valutazione del rischio.
−
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il DVR deve rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai fini della redazione del DVR, deve essere in ogni caso previamente
consultato.
Il DVR viene custodito presso la sede di Bolzano di BBT SE a cui si riferisce la valutazione dei rischi e viene aggiornato
costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il DVR deve comunque essere messo a disposizione del personale interessato per la parte di competenza.
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono risultare appropriate ed idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR.
Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione
e della protezione.
Sentito il RSPP, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere forniti ai lavoratori che li necessitano.
La consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata. I DPI devono essere sottoposti a manutenzione
periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.
L’attività di valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione devono essere documentate,
tracciate e conservate.