Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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Il sistema di gestione implementato dalla Società con riferimento alla SSL è ispirato ai requisiti previsti dai più elevati standard
di qualità riconosciuti a livello nazionale dalla normativa in vigore e segnatamente con quanto previsto da D.Lgs. 9 Aprile 2008,
n.81 dal D.Lgs. n.758/1994, dal D.M. 10/03/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
11.1.
IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA
La Società ha rivolto particolare attenzione alla esigenza di predisporre ed implementare, in materia di SSL, un efficace ed
efficiente sistema di monitoraggio.
Quest’ultimo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche svolte dalla Società, prevede anche la redazione di appositi
verbali.
Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell’ambito della struttura organizzativa della Società,
essendo previsto:
−
l’auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le
deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
−
il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, datore di
lavoro, dirigenti, preposti, RSPP), i quali intervengono, tra l’altro, in materia: a) di vigilanza e monitoraggio periodici e
sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di SSL; b) di segnalazione al
datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche; c) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio; d)
di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonchè
dei sistemi di controllo di tali misure; e) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori,
nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.
Il secondo livello di monitoraggio, richiamato espressamente dalle Linee Guida, è svolto dall’Organismo di Vigilanza, al quale è
assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori. Tale compito è stato assegnato all’OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l’obiettività e
l’imparzialità dell’operato, nonché l’indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.
Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello, è previsto l’obbligo
di inviare all’OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della
riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della
Società.
I risultati del monitoraggio sono considerati dall’OdV ai fini dell’eventuale formulazione al Consiglio di Sorveglianza, ovvero alle
funzioni aziendali competenti:
−
di proposte di aggiornamento del Modello, incluso il sistema preventivo adottato dalla Società e le procedure aziendali, in
ragione di eventuali inadeguatezze o significative violazioni riscontrate, ovvero di cambiamenti della struttura organizzativa
della Società;
−
di proposte di irrogazione di sanzioni disciplinari, per l’ipotesi in cui sia riscontrata la commissione delle condotte indicate
nel sistema disciplinare adottato dalla società ai sensi del Decreto.