Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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Va, comunque, precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni
riportate nel Decreto Legislativo n. 231/2001, ha una portata diversa rispetto al Codice di Comportamento.
In particolare, il Codice di Comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione
sul piano generale ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui
quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Amministratori, Consulenti, Partner e da parte di tutti gli altri
stakeholder in esso individuati.
Pertanto, il Codice di Comportamento, che è definibile, alla pari del Modello, come documento ufficiale della Società,
rappresenta un compendio ed un ausilio per la predisposizione delle linee di condotta e programmatiche che guidano l’agire
dell’impresa; in esso sono contenuti un insieme di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l’ambito della
responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all’organizzazione aziendale dell’impresa e che, nel loro complesso,
costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovino
ad agire in nome e/o per conto dell’azienda.
Il Codice di comportamento si propone inoltre quale modalità operativa per l’applicazione delle indicazioni e disposizioni
contenute nel Decreto e nella normativa europea sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di
particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del
Decreto.
Inoltre, secondo la normativa austriaca, esso si propone di comprovare l’osservanza, da parte dell’organo decisionale,
dell’obbligo di diligenza accettabile secondo le circostanze date, con la conseguente esclusione, o almeno riduzione della
responsabilità per la società per reati commessi dai collaboratori.
In particolare, oltre a quanto specificamente previsto nei protocolli indicati nel Modello, le regole di condotta prevedono che:
−
i dipendenti, gli amministratori, i consulenti e i partner non devono porre in essere comportamenti, anche solo
potenzialmente, idonei ad integrare le fattispecie di reato previste nel Decreto;
−
i dipendenti, gli amministratori, i consulenti e i partner devono evitare di porre in essere comportamenti che possano
generare una situazione di conflitto di interessi nei confronti della P. A. nazionale o europea, Authority regolatrici del
mercato ovvero organismi di vigilanza e controllo;
−
è fatto divieto di procedere ad elargizioni in denaro o altre utilità nei confronti di pubblici funzionari, anche attraverso
l’opera di soggetti terzi, tese a promuovere o favorire gli interessi della Società, trarne vantaggio o in grado di ledere
l’imparzialità e l’autonomia di giudizio;
−
è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare è vietata qualsiasi forma
di regalo o elargizione di altro vantaggio (quali promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche
in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, volta ad influenzarne
l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si
caratterizzano sempre perché di valore tale da rientrare nella normale prassi di liberalità e cortesia commerciale, oppure
perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico ovvero l’immagine della Società. I regali offerti, salvo quelli di
esiguo valore, devono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire le relative verifiche ed essere
autorizzati dal responsabile di funzione.
−
per quanto attiene i rapporti con organizzazioni sindacali, partiti politici, comitati e associazioni riferibili ad un partito
politico nonché a loro rappresentanti o candidati, aventi carattere locale o nazionale, la Società si attiene rigorosamente al
rispetto delle normative applicabili;