Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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8.3. REATI NON A RISCHIO PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVI (INTERESSE/VANTAGGIO) O DI
APPLICABILITÁ
Giacché risulta di difficile rilevazione, alla luce della struttura e dell’attività della Società, un interesse e/o vantaggio ovvero la
commissione degli stessi, è stata rilevata un’assenza di rischiosità con riferimento alle seguenti categorie di reati:
−
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art.25 quater D.Lgs. 231/2001);
−
abusi di mercato (Art.25 sexies D.Lgs. n. 231/2001);
−
pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (Art.25 quater 1 D.Lgs. n. 231/2001);
−
art. 291 – quater T.U. D.P.R. 43/73 (materia doganale) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando tabacchi
esteri;
−
art. 74 del T.U. D.P.R. 309/90 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
8.4. REATI A BASSA RISCHIOSITÁ
Pur sussistendo invece, alla luce della struttura e dell’attività della Società, la configurabilità di un interesse e/o vantaggio nella
commissione delle categorie di reato di seguito esaminate, si propone valutazione di bassa rischiosità da un lato in quanto le
misure preventive implementate dalla Società per prevenire la commissione di tali fattispecie di reato risultano, allo stato,
sufficientemente adeguate, e dall’altro in considerazione della bassa probabilità di accadimento.
−
i delitti informatici e di trattamento illecito di dati (Art.24 bis D.Lgs. n. 231/2001);
−
delitti di criminalità organizzata (Art.24 ter D.Lgs. n. 231/2001);
−
art. 25 octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
−
art. 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d’autore)
−
art. 25 novies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)
Per l’esame di dette procedure si rinvia alla Parte Speciale del presente Modello.
9.
RAPPORTI TRA IL MODELLO ED IL CODICE DI COMPORTAMENTO
I comportamenti tenuti dai dipendenti ("Dipendenti") e dai componenti degli organi sociali (componenti del Consiglio di
Gestione e del Consiglio di Sorveglianza), da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti, con o senza poteri di
rappresentanza della Società ("Consulenti"), nonché dalle altre controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, clienti,
fornitori, partner in joint-venture, ecc. ("Partner") devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di
seguito le "Regole di Condotta"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.
Le regole di condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato dalla Società,
contestualmente alla approvazione del Modello stesso, come si è già anticipato in Premessa (di seguito il "Codice Etico o
Codice di Comportamento”).