Seite 16 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

Das ist die SEO-Version von BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo. Klicken Sie hier, um volle Version zu sehen

« Vorherige Seite Inhalt Nächste Seite »
Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
Seite / Pag. 16/64
Per quanto concerne la normativa in vigore in Austria, essa non prevede l’esimente consistente nell’adozione ed efficace
attuazione del Modello. Tuttavia, posto che in caso di reato commesso da un soggetto subordinato si ha sanzionabilità
dell’ente solo se vi è violazione del dovere di vigilanza o colpa nell’organizzazione da parte degli organi decisionali, il rischio
della responsabilità di un ente per reati commessi dai collaboratori può essere escluso, o almeno ridotto, adottando misure
sostanziali e adeguate di natura tecnica, organizzativa e di gestione del personale.
Pertanto l’adozione da parte dell’ente di un efficace Modello di organizzazione e controllo fa sì che, nel caso di commissione di
un reato da parte di un soggetto subordinato, l’ente vada esente da responsabilità, non sussistendo il requisito della colpa
nell’organizzazione.
La VbVG prevede poi, in generale, una riduzione dell’ammenda se l’ente, già prima del reato, ha adottato provvedimenti per
evitare tali reati e misure per esortare i collaboratori a tenere un comportamento conforme alla legge. Ne consegue che
misure attuate prima della commissione di un reato, concernenti l’attuazione di un qualche sistema preventivo e/o l’adozione
di un Codice di comportamento, sono attenuanti, anche se si sono rivelate insufficienti e non hanno evitato la commissione
del reato.
5.
LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Posto che ai sensi del Decreto i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle
associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicate al Ministero di Giustizia il quale, se del caso, può formulare
osservazioni; posto altresì che la Direzione Generale Giustizia Penale si è espressa positivamente rispetto alle Linee Guida
formulate da Confindustria, il presente Modello è stato elaborato in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida
emanate da Confindustria quali risultanti dopo l’ultima modifica del marzo 2008.
Non sono state prese in considerazione ulteriori linee guida predisposte da altre associazioni di categoria.
In attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e
strutturare il modello di organizzazione, gestione e
controllo.
Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le
seguenti fasi per la definizione del modello:
1) l’identificazione dei rischi;
2) la predisposizione e/o l’implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso
l’adozione di specifici protocolli.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
codice etico;
sistema organizzativo;
procedure manuali ed informatiche;
poteri autorizzativi e di firma;