Seite 15 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

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Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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Le schede riguardano altresì i reati transnazionali di cui all’art. 10 della Legge 146/2006 in quanto ai conseguenti illeciti
amministrativi previsti da detto articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
Reati indicati:
art. 416 c.p. associazione per delinquere;
art. 416 bis c.p. associazione di tipo mafioso;
art. 291 – quater T.U. D.P.R. 43/73 (materia doganale) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando tabacchi
esteri;
art. 74 del T.U. D.P.R. 309/90 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
art. 12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 del T.U. di cui al D.Lgs. n.286/98 disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
art. 378 c.p. favoreggiamento personale.
E’ compito dell’Organismo di Vigilanza, direttamente o tramite terzi all’uopo incaricati, aggiornare la Mappa Rischi nel caso di
modifiche, variazioni o estensioni delle norme di legge ovvero nel caso di mutamenti nell’attività o nell’organizzazione della
Società, e sottoporre l’aggiornamento, ove necessario, al Consiglio di Sorveglianza.
I potenziali soggetti attivi di ciascuno dei reati sopra indicati sono individuati, come si è appena evidenziato, nelle schede reato.
Come già illustrato sopra, il Decreto prevede due diversi tipi di relazioni che collegano la Società, nel cui interesse o vantaggio
può essere commesso un reato, e l’autore del reato medesimo.
L’art. 5 fa riferimento, al comma 1, lettera a), ai cosiddetti soggetti in posizione apicale ovvero a “persone che rivestono
funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell’ente“. Si tratta in genere di amministratori (anche di fatto),
direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale.
La lettera b) del medesimo articolo 5, fa invece riferimento alle “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a)”.
La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione
della responsabilità in capo all’azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta
adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale".
Diversamente, si ritiene – sulla base dell’interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia
sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio, relativo alla mancata adozione delle misure preventive, spetti al
Pubblico Ministero.
Fermo restando il dettato normativo di cui all’art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che nella Società
consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:
collocazione gerarchica al vertice della Società o al primo livello di riporto;
assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l’esterno, con un
certo margine di autonomia.
I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi.
E’ pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell’organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti della
Società.