Seite 13 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

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Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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4.3.
I PRESUPPOSTI OGGETTIVI
La condizione perché l’ente sia considerato responsabile è che i reati presi in considerazione dal Decreto siano stati commessi
nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio (l’aver agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” esclude la responsabilità
della Società).
In tale modo è stata adeguata la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti
Convenzioni internazionali e Direttive dell’Unione Europea.
Secondo la Legge federale austriaca (VbVG), il presupposto per l’imputazione all’ente del reato è che lo stesso:
sia stato commesso a vantaggio dell’ente(esclusivamente vantaggi materiali, quindi reati che hanno arricchito o avrebbero
dovuto arricchire l’ente, o tramite i quali l’ente ha evitato o avrebbe voluto evitare un onere economico); ovvero
abbia comportato una violazione di obblighi spettanti all’ente (obblighi riguardanti in modo funzionale il campo di attività
dell’ente e che sviluppano una certa rilevanza verso l’esterno, quali la tutela dei lavoratori, la sicurezza aziendale etc.).
4.4.
L’ESIMENTE
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 consente, tuttavia, all’ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità
istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto “scudo protettivo”) in occasione
della commissione di un reato compreso tra quelli previsti dal Decreto stesso, con conseguente accertamento di
responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l’illecito.
La suddetta estraneità dell’ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità (efficienza ed
efficacia) di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto “Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo”) idonee a prevenire la commissione degli illeciti de quo.
Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:
individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai
reati da prevenire;
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza
del Modello;
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a
garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire e ad eliminare tempestivamente situazioni di
rischio.
Inoltre, l’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando siano
scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività.
Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché