Seite 12 - BBT_Modello Organizzazione GestioneControllo

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Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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Si rileva inoltre che in data 11 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011,
rubricato “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale de’’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che
modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.
Tale Decreto prevede, all’Art. 2:
La diversa numerazione dell’Art. 25 novies del D.Lgs. 231/01 (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria) in Art. 25 decies;
L’inserimento dell’Art. 25 undecies nel D.Lgs. 231 “Reati ambientali”.
La disamina dei reati, così recentemente inseriti, nella “parte generale” del presente Modello, nonché le schede reato e la
mappatura dei rischi ad essi connessi nella “parte speciale”, saranno effettuate come revisione sostanziale del Modello e
conseguentemente approvate con le tempistiche previste dallo stesso.
4.2.
I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
Con la promulgazione del Decreto n.231 del 2001 è diventato Legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche
rispondono patrimonialmente ed in modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera
professionalmente per loro.
I soggetti presi in considerazione dal Decreto sono:
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una unità organizzativa
dello stesso, che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dell’ente stesso (persone in posizione “apicale”);
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”.
Secondo la Legge federale austriaca (VbVG) si configura una responsabilità dell’ente per reati commessi:
dai suoi organi decisionali, e cioè soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione; in
particolare: amministratori delegati, membri del Consiglio di Gestione, procuratori, membri del Consiglio di Sorveglianza o
del Consiglio di Amministrazione o chi dotato di poteri di controllo in funzione di dirigente;
da collaboratori, e cioè soggetti subordinati che svolgono mansioni sotto il controllo dei soggetti di cui al punto
precedente. In questo caso è tuttavia necessario che vi sia violazione del dovere di vigilanza da parte del soggetto apicale
preposto, o colpa nell’organizzazione ( a titolo esemplificativo: omissione nell’adozione di misure idonee – di tipo tecnico,
organizzativo o personale – ad impedire il verificarsi del reato).
Se è quindi il soggetto apicale (organo decisionale) a commettere il reato, l’ente è direttamente responsabile a condizione che
l’organo decisionale abbia commesso il reato in modo illecito e colpevole. In caso di illecito commesso dal soggetto
subordinato, si avrà responsabilità dell’ente solo in presenza di colpa nell’organizzazione o violazione del dovere di vigilanza da
parte del soggetto apicale (organo decisionale).