Fassung 2 / Edizione n°2 vom / del 15.12.2011
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CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI REATI E DEI SOGGETTI
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito “Decreto”) in attuazione dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n.300, ha
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tale responsabilità si fonda su un reato presupposto compiuto da
soggetti che si trovano con l’ente stesso in particolari relazioni di direzione o collaborazione.
La responsabilità degli enti viene espressamente definita “amministrativa” dal Decreto, sebbene si tratti di una responsabilità
di carattere sostanzialmente penale e può comportare sanzioni che colpiscono significativamente il patrimonio dell’ente o la
sua libertà di azione.
Esse si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive dall’esercizio dell’attività, nel suo complesso o limitatamente
ad alcune “aree” quali, a titolo esemplificativo: sospensione di licenze o concessioni, interdizione dai rapporti contrattuali con
la Pubblica Amministrazione, divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, esclusione da finanziamenti, contributi, sussidi o da
altre agevolazioni.
Il Decreto prevede infine le sanzioni accessorie della confisca e della pubblicazione della sentenza.
La responsabilità dell’ente si aggiunge alla responsabilità penale dei soggetti che hanno materialmente realizzato il fatto
illecito.
Questo tipo di responsabilità in capo agli enti rappresenta una grossa novità; la sua previsione, infatti, fa cadere, de facto, uno
dei principi cardine del nostro ordinamento, ("societas delinquere non potest", in base al quale si escludeva che le persone
giuridiche potessero essere soggetti attivi di un illecito penale), inserendo sì una responsabilità amministrativa nel rispetto del
dettato Costituzionale, ma di matrice colposa e quindi secondo un modello di forma penalistica.
La Legge federale austriaca sulla Responsabilità delle Persone Giuridiche (Verbandsverantwortlichkeitgesetz, VbVG n.151 del
2005) disciplina i presupposti della responsabilità degli enti per reati e le corrispondenti sanzioni, nonché la procedura secondo
la quale vengono stabilite tale responsabilità e tali sanzioni.
Ai sensi della VbVG sono considerati enti le persone giuridiche, le società di persone registrate ed i consorzi economici
europei. La VbVG si applica quindi a BBT SE in quanto persona giuridica.
Ai sensi di detta Legge, dal 1 gennaio 2006 anche le persone giuridiche sono soggette alla legge penale austriaca. Non
rientrano principalmente nella VbVG i delitti che devono essere perseguiti dall’amministrazione.
Punto fondamentale e di collegamento per la responsabilità degli enti è il reato commesso da un soggetto che fa parte
dell’organizzazione dell’ente. La VbVG individua specificamente detti soggetti. Condizione della possibile sanzione di un ente
secondo la VbVG è quindi la punibilità della persona fisica. Viene poi operata una distinzione tra reato commesso da un organo
decisionale ovvero da collaboratori. Infatti, nel primo caso è necessario che il reato sia stato commesso in modo illecito e
colposo, mentre nel secondo è sufficiente l’illegalità.
La Legge in discorso stabilisce altresì che la responsabilità di un ente per un reato, e la responsabilità dei suoi organi
decisionali o collaboratori per lo stesso rato, non si escludono a vicenda.
In caso di responsabilità, la VbVG prevede che l’ente sarà soggetto esclusivamente ad una sanzione pecuniaria. Per la
quantificazione di questa avranno rilievo sia circostanze aggravanti (quale profitto notevole ricavato dall’ente) che attenuanti
(quale attuazione di misure per evitare la commissione di reati), che dovranno essere valutate a seconda del caso.