BBT Bilancio 2019

1. RELAZIONE SULLA GESTIONE Verwaltungsgerichtshof (Corte Amministrativa Superiore) di Vienna – BBT SE / ATI Mozart H51/ ATI Pfons-Brennero / ATI PORR-HINTEREGGER-CONDOTTE-ITINERA Con ricorso per revisione depositato in data 28 dicembre 2017 (art. 133, co. 1, cifra 1 e co. 4 B-VG, legge costituzionale federale austriaca) l’ATI Mozart H51 ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con cui sono stati respinti i ricorsi del 21 agosto 2017 presentati dalle ATI Mozart H51 (ASTALDI S.p.A., GHELLA Spa, P.A.C. S.p.A., OBEROSLER Cav. Pietro Srl) e AP218 Pfons- Brennero (STRABAG AG, SALINI IMPREGILO S.p.A.) contro l’aggiudicazione provvisoria dell’ap- palto AP218 e la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado. È stata richiesta, inoltre, la condanna al risarcimento delle spese processuali e forfetarie sostenute e la convocazione di un’udienza orale. Con delibera del 24 gennaio 2018, la Corte Amministrativa Superiore di Vienna ha rigettato la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di 1 grado che aveva respinto il ricorso. Con la sentenza del 30 gennaio 2019 il Tribunale Amministrativo di Vienna ha respinto l’istanza di revisione presentata dall’ATI Mozart H51. Istanze di accertamento Tribunale Amministrativo Federale (di prima istanza) RTI „STRABAG AG, SALINI IMPREGILO S.p.A e RTI “IMPLENIA-PIZZAROTTI-METROSTAV-BEMO“ In data 06 aprile 2018 il RTI composto da STRABAG AG e SALINI IMPREGILO S.p.A. ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Federale (BVwG) di Vienna una istanza di accertamento, chiedendo allo stesso di accertare l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’RTI PORR-HINTEREGGER-CONDOTTE-ITINERA e, per l’effetto, di dichiarare la nullità del contratto di appalto sottoscritto tra quest’ultimo RTI e BBT SE con condanna di BBT SE al rimborso delle spese sostenute. In data 26 aprile 2018 il RTI “IMPLENIA-PIZZAROTTI-METROSTAV-BEMO“ ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Federale (BVwG) di Vienna una seconda istanza di accertamento, chiedendo allo stesso di accertare l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’RTI PORR-HINTEREGGER-CONDOTTE-ITINERA e, per l’effetto, di condannare BBT SE al risarcimento dei danni subiti. In data 30 maggio 2018 si è tenuta l’udienza di discussione dei predetti ricorsi in esito alla quale il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione. Il 10 luglio 2018 il Tribunale Amministrativo Federale (di prima istanza) ha confermato la validità del contratto del RTI PORR-HINTEREGGER-CONDOTTE-ITINERA. Nel contempo, tuttavia, la Corte ha stabilito che l’aggiudicazione non fosse lecita. Alla luce della pronuncia del Tribunale Ammini- strativo di primo grado che ha dichiarato illegittima l’aggiudicazione, le ricorrenti (RTI AP218 Pfons- Brenner e RTI Implenia-Pizzarotti-Metrostav-BeMo) ora avrebbero solo la possibilità di presentare al tribunale civile competente, entro il termine di prescrizione di 3 anni, un’istanza di risarci- mento danni a carico di BBT SE. Questo risarcimento danni potrebbe includere l’eventuale lucro cessante. Per far valere tali richieste di risarcimento danni, gli anzidetti RTI non solo dovrebbero dimostrare il relativo danno subito in esito alla procedura, bensì anche che nella procedura di gara avrebbero potuto risultare migliori offerenti e che le proprie offerte non sarebbero state escluse. Al fine di respingere eventuali richieste di risarcimento danni, BBT SE ha presentato una revisione straordinaria al Tribunale Amministrativo in data 20 agosto 2018. La Corte Amministrativa superiore ha respinto la revisione con la pronuncia del 26 giugno 2019, RA2018/04/0161-10 e RA2018/04/0177-9, giudicandola infondata in quanto non si pone l’ammissi- 82

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