BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Successivamente, è stata concessa una proroga per il deposito della CTU sino al 10 dicembre 2018 L’udienza per l’esame della CTU è stata quindi fissata al 16 aprile 2019 In esito all’esame della CTU, la causa è stata quindi rinviata al 17 settembre 2019 per la precisazione delle conclusioni All’udienza del 17 settembre 2019, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive, il Giudicante ha quindi trattenuto la causa in decisione 3 Con riguardo alle altre domande di parte attrice, la trattazione della causa è proseguita innanzi al Tribunale Civile di Trento – Sezione specializzata in materia di impresa, con il deposito, in data 12 ottobre 2017, della consulenza tecnica da parte del CTU incaricato dell’espletamento delle operazioni peritali Nell’udienza del 20 ottobre 2017 si è quindi proceduto all’esame delle risultanze della Consulenza tecnica, in esito al quale il Giudice ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni al 6 giugno 2018, nel corso poi della quale, sentite le parti, il Giudicante ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive Con sentenza n. 1152/2018 pubblicata il 24 dicembre 2018, il Tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, ha così provveduto: 1) condanna il Consorzio ATB Tunnel del Brennero in liquidazione, in persona del liquidatore, al pagamento in favore della società Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel SE, in persona del legale rappresentante, dell’importo di euro 11 684, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo; 2) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna soc Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel SE, in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore del Consorzio ATB Tunnel del Brennero in liquidazione, in persona del liquidatore, dell’ulteriore terzo delle spese di lite, liquidate, nella misura da rimborsare, in euro € 1 900 per la fase di studio, € 1 255 per la fase introduttiva, € 5 586 per la fase istruttoria, € 3 307 per la fase decisoria, oltre a spese generali nella misura del 15%, all’I V A ed al contributo C N A P nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti In data 24 giugno 2019 BBT SE ha impugnato presso la Corte d’Appello di Trento la suindicata sentenza n. 1152/2018 (R.G. 181/2019), chiedendo il riconoscimento del diritto della società ad ottenere la restituzione integrale di circa 123 mila Euro pagati al Consorzio ATB per l’esecuzione di una bonifica bellica che il Consorzio ha asserito esser stata certificata dalla competente autorità militare (Bcm) la quale, invece, in sede di verifica, ha dichiarato falsa la certificazione, obbligando BBT SE a ripetere le operazioni di bonifica dato che le prime, asseritamente eseguite dal subappaltatore di ATB, non avevano alcuna valenza, esigendo tassativamente la normativa che labonifica ordigni bellici si svolga sotto controllo militare All’udienza di prima comparizione del 26 novembre 2019 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni così come precisate nei rispettivi atti difensivi Il Giudicante ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 4 febbraio 2020 Corte di Cassazione – ATI CMC c/BBT/ATI ASTALDI – R.G. 13916/2018 - chiusa In data 04 maggio 2018 è stato notificato a BBT SE da parte della Cooperativa Muratori & Cementisti – C M C di Ravenna Società Cooperativa, un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contro la stessa BBT SE e nei confronti della Astaldi S p A , in proprio e quale mandataria delle Imprese Ghella S p A , Oberosler Cav Pietro s r l e le imprese “cooptate” Cogeis S p A e P A C S p A , per la cassazione della decisione del Consiglio di Stato, sezione sesta, 18 gennaio 2018, n 282 BBT SE ha conferito mandato per la difesa all’Avv Paolo Carbone di Roma il quale ha notificato un controricorso con il quale viene chiesto alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso proposto dalla Cooperativa Muratori & Cementisti - CMC di Ravenna, Società Cooperativa e quindi di respingerlo, con condanna delle spese ed onorari di giudizio In data 18 dicembre 2018 si è tenuta l’udienza di discussione in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione Con ordinanza n 19016/2019 depositata in data 16 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla CMC, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di BBT SE quantificandole in complessivi euro 15 000 oltre accessori di legge TAR e Consiglio di Stato – Sossai ed altri c/ BBT Con ricorso per accertamento tecnico preventivo (A T P ) ex art 696 c p c promosso innanzi al TRGA di Bolzano, iscritto sub n RG 116/2018, il Sig Sossai ed altri hanno proposto una contestuale istanza di rilascio di misura cautelare ex art 55 c p a e di misura cautelare anticipata ex art 56 c p a , consistente nell’assunzione urgente di una CTU volta a verificare lo stato dei luoghi e la quantità e/o qualità del terreno attivo di proprietà Sossai, in particolare, di quello prelevato dall’area “K” e trasportato sul versante opposto del cantiere Secondo l’appellante-ricorrente l’humus vegetale di tutta l’area “K” la cui quantità complessiva è del tutto sconosciuta, scaricato presso i cumuli di materiale ‘smarino’ posti a nord del cantiere, rischierebbe infatti di essere sepolto a breve da enormi quantitativi di ulteriore materiale di scavo del tunnel che termineranno solo nel 2024, e così di non essere poi più verificabile nella sua quantità totale e/o qualità Ed anche l’humus ancora depositato presso le aree “H” e “H1”, mai rilevato nella sua quantità, potrebbe subire a breve sorte identica A dire dell’odierno appellante lo stesso sarebbe poi stato costretto a domandare detto A T P anche perché BBT SE si sarebbe rifiutata di consegnargli, rigettando apposite istanze di accesso ex L n 241/1990, la documentazione relativa ad un sopralluogo effettuato in cantiere il 22 giugno 2018 dai propri tecnici per verificare tali attività in corso (scattando anche fotografie), e di consegnargli altresì un rilievo sulla quantità e qualità del materiale vegetale attivo depositato presso il cantiere (aree K, H e H1) aggiornato al mese di giugno 2018 Tramite lo stesso ricorso il Sig Sossai ha inoltre proposto una separata istanza ex art 116, co 2, c p a , volta all’acquisizione della documentazione citata al punto precedente, essendogli stato negato l’accesso in sede amministrativa Con decreto 76/2018 dd 30 luglio 2018, la Presidente del TRGA di Bolzano ha ritenuto di qualificare la richiesta cautelare ex art 56 c p a come una semplice istanza volta ad ottenere la fissazione di una Camera di Consiglio per la trattazione del ricorso (fissata all’11 settembre 2018 dove il ricorso è stato discusso) 1. RELAZIONE SULLA GESTIONE 1. RELAZIONE SULLA GESTIONE 78 79

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