BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

3.1 CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO Il bilancio di BBT SE è stato redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa Le informazioni contenute nella Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto economico (OIC 12 4) Il Rendiconto Finanziario, redatto in forma comparativa, è stato presentato secondo il metodo indiretto, utilizzando lo schema previsto dal principio contabile (OIC 10) Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i corrispondenti valori al 31 dicembre 2018 Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze significative, i relativi commenti (OIC 12 17) I prospetti contabili e gli importi inclusi nella Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro, ove non altrimenti indicato Si informa che la società PricewaterhouseCoopers S p A esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell’art 14 del DLgs 10/39, come modificato dal DLgs 135/16, e degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile 3.2 CRITERI PER LA REDAZIONE E VALUTAZIONE DEL BILANCIO I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 sono conformi alle disposizioni legislative vigenti, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emanati dall’O I C (Organismo Italiano di Contabilità) nella loro nuova versione emessa nel dicembre 2016 e considerando gli emendamenti emessi dal medesimo organismo nel dicembre 2017 e nel corso degli anni 2018 e 2019 La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale e nel presupposto di “società di progetto” finalizzata, ad ora, esclusivamente alla realizzazione dell’Opera In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, non a quello in cui si manifestano i relativi movimenti numerari Si sottolinea che, laddove si è reso necessario aggiornare il criterio di classificazione di alcune poste analitiche di contabilità, si è parallelamente proceduto – per rendere comparabili i dati – a riclassificare anche la corrispondente voce dell’esercizio precedente ai sensi dell’art 2423 ter del Codice Civile In applicazione di quanto disposto dall’art 2423 comma 4, che enuncia il principio di rilevanza, si evidenzia come, essendo in presenza unicamente di crediti e debiti con scadenza entro i 12 mesi, o comunque per i quali non sono previsti costi di transazione, l’applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”, previsto dal punto 8 dell’art 2426 non ha effetti rilevanti e quindi si è deciso di mantenere la valutazione al valore nominale, tenendo conto del presunto valore di realizzo per i crediti Nel rispetto dell’art 2427 22-quater C C la natura e gli effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono esposti all’interno della Nota Integrativa e nello specifico paragrafo “Eventi di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” Non si sono verificati casi eccezionali secondo i quali si sia reso necessario il ricorso a deroghe, come previsto dall’art 2423 Co 4 e dall’art 2423-bis Co 2 del C C In particolare, i criteri di valutazione adottati nelle formazione del Bilancio sono stati i seguenti: Immobilizzazioni immateriali Sono iscritte al costo di acquisto o produzione interna comprensivo degli oneri accessori imputabili e sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante in funzione della residua possibilità di utilizzazione del bene Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano immobilizzazioni immateriali di valore durevolmente inferiore rispetto a quello di iscrizione in bilancio Non sono state effettuate rivalutazioni in ottemperanza a leggi speciali, generali o di settore 3. NOTA INTEGRATIVA 3. NOTA INTEGRATIVA 100 101

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